«L’indipendenza europea non si proclama:
si esercita»
La Presidente della Commissione parla di indipendenza europea.
Difesa, energia, commercio, tecnologia, materie prime.
È un linguaggio ambizioso.
Ma l’indipendenza non è una dichiarazione strategica: è una coerenza giuridica e politica.
L’Unione europea dispone dal 1997 di un Trattato di partenariato e cooperazione con la Federazione Russa, composto da 112 articoli.
Non è un’idea. È diritto europeo vigente.
Eppure l’Europa lascia che la gestione del conflitto russo-ucraino venga trattata principalmente in sede extra-europea.
Allo stesso tempo, alla fine del 2021, la Corte dei Conti dell’Unione europea ha certificato in una relazione ufficiale la presenza in Ucraina di fenomeni strutturali di grande corruzione e cattura dello Stato da parte degli oligarchi.
Un documento pubblico, non un’opinione.
Se l’Europa vuole esercitare autonomia, deve farlo con lucidità giuridica e politica:
- attivando i propri strumenti esistenti,
- assumendo direttamente la responsabilità diplomatica del proprio spazio geografico,
- integrando la sicurezza in un modello europeo coerente.
L’articolo 42.7 * non può diventare un automatismo militare.
Deve essere parte di una architettura di sicurezza europea autonoma, non di una estensione indiretta di logiche esterne.
L’indipendenza non è aumento di spesa.
È capacità di decisione propria.
Kadmo
CHE COS’È IL TRANSARMO
Passaggio da una difesa fondata sull’accumulo di armamenti
a un sistema integrato di sicurezza europea:
militare, civile, tecnologica e diplomatica.
Non meno difesa.
Difesa più autonoma, più intelligente, più europea.
* ) Il trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) in caso di minacce esterne introducendo una clausola di difesa reciproca secondo l’articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea. Tale clausola prevede che qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.
L’obbligo di difesa reciproca è vincolante per tutti gli Stati membri. Tuttavia, non incide sulla neutralità di alcuni Stati membri ed è coerente con gli impegni dei paesi membri della NATO.
Questa clausola è integrata dalla clausola di solidarietà secondo l’articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede l’obbligo per gli Stati membri di agire congiuntamente qualora uno di essi sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o antropogenica.






