Bruxelles – Ventiquattro Stati membri dell’Ue hanno firmato, a Bruxelles, l’accordo che istituisce una Corte unificata dei brevetti. L’Italia, che solo pochi mesi fa ha deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata per l’istituzione di un brevetto europeo unitario, ha siglato l’accordo. L’accordo entrerà in vigore non appena sarà ratificato da almeno tredici Stati membri (tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, quali stati ospitanti le divisioni centrali della Corte). Scopo dell’accordo è istituire un Tribunale comune a tutti gli stati membri dell’Unione Europea e, per questo, parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva, non solo rispetto ai brevetti europei con effetto unitario, ma anche ai brevetti europei concessi secondo le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo. In particolare, l’ambito di applicazione dell’accordo riguarda i brevetti europei con effetto unitario, i brevetti europei non ancora estinti alla data di entrata in vigore dell’accordo, i certificati di protezione complementare concessi per un prodotto coperto da brevetto e le domande di brevetto già depositate alla data di entrata in vigore dell’accordo.cacia delle sentenze
Attualmente, competenti a giudicare le controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti europei sono le autorità giudiziarie di ogni Stato partecipante alla Convenzione sul brevetto europeo. Ciò comporta la necessità, per il titolare di un brevetto europeo che voglia sentire accertata la contraffazione del proprio titolo, di instaurare procedimenti in ogni singolo Stato partecipante, da lui designato, in cui si è verificata la violazione. Una simile situazione, non di rado, porta a contrasti di decisioni rese dalle autorità giudiziarie di ciascuno Stato in ordine al medesimo titolo brevettuale.
L’accordo ha inteso ovviare a questa e ad altre problematiche, attraverso la creazione di una Corte unificata con giurisdizione esclusiva nelle controversie relative alla contraffazione e alla validità dei brevetti.
Con riferimento al brevetto europeo, le decisioni rese dalla Corte avranno efficacia sul territorio di tutti gli stati membri in cui il brevetto ha effetto. Per quanto riguarda il brevetto europeo di cui al Regolamento l’efficacia delle decisioni nel territorio dei venticinque Stati membri (tutti, tranne Italia e Spagna che non hanno aderito alla cooperazione rafforzata) discende direttamente dall’effetto unitario del brevetto. I procedimenti di esecuzione delle decisioni saranno disciplinati dalle norme dello Stato nel cui territorio ha luogo l’esecuzione.
La Corte sarà formata da un Tribunale di primo grado, che avrà una divisione centrale – con sede a Parigi e sezioni a Londra e Monaco – e diverse divisioni locali e regionali e da una Corte di appello con sede in Lussemburgo. Le divisioni locali saranno istituite in ogni Stato membro, dietro espressa richiesta. Uno Stato membro può richiedere divisioni locali aggiuntive, fino ad un massimo di quattro, ogni cento procedimenti per anno civile, instaurati nell’arco dei tre anni precedenti o successivi all’entrata in vigore dell’accordo.
Le divisioni regionali potranno essere condivise fra due o più stati, su richiesta degli stessi. La sede della divisione sarà decisa di comune accordo fra gli stessi. Il collegio giudicante del Tribunale di primo grado avrà una composizione multinazionale, con una formazione di tre giudici. I collegi delle divisioni locali e regionali saranno composti da tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico. Tuttavia, su richiesta anche di una sola delle parti o di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, il collegio potrà chiedere al Presidente del Tribunale di primo grado l’aggregazione di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico. I collegi della divisione centrale saranno formati da due giudici con qualifiche giuridiche ed un giudice con qualifiche tecniche.
I collegi della Corte d’appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici, tre qualificati sotto il profilo giuridico e due qualificati sotto il profilo tecnico.
L’accordo non prevede un terzo grado di giudizio. L’appello non avrà un effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva della decisione di primo grado, eccetto che per quelle relative alla nullità del brevetto.
5.04.2013