Test d’italiano agli alunni stranieri

Test d'italiano agli alunni stranieri

di Valentina Melis

Il sole24ore.com

Il testo della circolare

Test di lingua italiana per accertare che gli alunni stranieri possano essere inseriti nella classe della scuola dell'obbligo corrispondente alla loro età anagrafica. È una delle possibilità previste dalla circolare del ministero dell'Istruzione n. 2 dell'8 gennaio 2010, che prevede il “tetto” del 30% alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana in ciascuna classe (anche se il ministro Gelmini ha precisato che i bambini stranieri nati in Italia avranno lo stesso trattamento degli italiani).
«In via ordinaria – si legge nel paragrafo 3 della circolare sui criteri organizzativi – gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica.

L'allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe diversa, sulla base di criteri definiti dai collegi dei docenti, tenendo conto della normativa vigente». Per questo scopo, prosegue la circolare, «sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso». La circolare conferma così il contenuto del comunicato diffuso dal Miur venerdì scorso, nel quale si spiegava che le scuole «dovranno procedere a un accertamento delle competenze e dei livelli di preparazione dell'alunno, per assegnarlo, di conseguenza, alla classe definitiva, che potrà essere inferiore alla classe corrispondente all'età anagrafica».

Un meccanismo, quello della verifica delle competenze linguistiche, già attivato comunque in molte scuole italiane quando si presenta un bambino straniero ed è necessario decidere la classe di destinazione.

La circolare del ministero precisa che «l'introduzione del limite del 30%» costituisce «un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione» delle classi di una scuola, «la cui definizione spetta al relativo Consiglio di istituto». Spazio, dunque, all'autonomia delle scuole: il tetto del 30% per gli alunni stranieri non è perentorio. Il paragrafo 4 della circolare prevede che il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale possa consentire deroghe a questo limite, in presenza di:
– alunni stranieri nati in Italia, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
– risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere l'apprendimento degli alunni stranieri;
– esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano già ottenuto risultati positivi;
– ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno trascorso;
– assenza di soluzioni alternative.

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