Mediatore europeo, "Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 659/2002/IP contro la Commissione

18/03/2003 (IT) Mediatore europeo, “Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 659/2002/IP contro la Commissione europea.”

Strasburgo, 24 Febbraio 2003

Egregio dottor C.

il 5 aprile 2002 ho ricevuto una denuncia che Lei ha presentato al Mediatore europeo a nome della Universala Esperanto – Asocio (Associazione mondiale Esperanto). La denuncia riguardava un possibile caso di discriminazione linguistica.

Il 22 maggio 2002, ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere in data 7 ottobre 2002, che Le ho trasmesso, invitandoLa a fornirmi le Sue osservazioni entro la fine del mese di novembre 2002. In data 26 novembre 2002, Lei ha chiesto una proroga del termine di presentazione delle Sue osservazioni. La Sua richiesta è stata accolta con lettera del 2 dicembre 2002 che fissava la nuova scadenza alla fine di dicembre 2002. Le Sue osservazioni, inviate per e-mail il 26 dicembre 2002, sono state protocollate il 6 gennaio 2003.

Con la presente lettera mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini condotte.

LA DENUNCIA Il denunciante ha sporto denuncia a nome dell’Universala Esperanto-Asocio (di seguito UEA) in merito alla presunta discriminazione linguistica operata da svariate organizzazioni europee, finanziate in parte o in toto dalla Commissione europea, che negli annunci di ricerca del personale indicano “English mother tongue” o “English native speaker”. Ne consegue che migliaia di persone verrebbero discriminate su tale base e, pur avendo una buona conoscenza dell’inglese, non possono essere assunte.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante chiedeva che la Commissione:

1) riconoscesse la natura discriminatoria degli annunci di ricerca del personale per posti ufficialmente aperti a tutti i cittadini dell’UE, ma che, ufficiosamente, sono riservati ai soli madrelingua inglesi;

2) desse assicurazione che sovvenzioni della Commissione stessa non sarebbero state accordate ad organizzazioni e ditte che discriminano i cittadini dell’UE che non sono di lingua madre inglese;

3) studiasse il modo per evitare discriminazioni linguistiche operate dalle organizzazioni finanziate in toto o in parte dalla Commissione.

L’INDAGINE Il parere della Commissione europea

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione europea ha esposto in breve quanto segue.

Per quanto concerne la prima richiesta del denunciante, la condizione contenuta in tutti gli annunci di ricerca di personale per posti ufficialmente o ufficiosamente riservati a “madrelingua” non è compatibile con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e costituisce una discriminazione illegittima. La questione se un posto sia stato ufficiosamente riservato a un madrelingua deve essere risolta da un giudice nazionale sulla base dei fatti del caso di specie.

Tuttavia, la condizione di “conoscenza perfetta” non può essere considerata, di per sé, incompatibile con il diritto comunitario(1). In tal caso, il datore di lavoro deve giustificare la necessità di un’ottima conoscenza di una lingua specifica per il posto in questione.

I servizi della Commissione hanno fornito queste informazioni in numerose occasioni direttamente all’UEA, tramite i suoi rappresentanti (lettere del 14 maggio 2001, 20 luglio 2001, 5 ottobre 2001, 24 gennaio 2002 e nel corso di una riunione tenutasi l’11 marzo 2002). Inoltre, la Commissione ha informato i membri del Comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori, in occasione della riunione del 24 maggio 2002, della necessità di evitare qualsiasi discriminazione nella redazione di annunci per la ricerca di personale. Essa li ha inoltre invitati ad informare tutte le parti coinvolte, del settore privato come di quello pubblico.

Per quanto concerne la seconda richiesta del denunciante, la Commissione ha affermato che le norme ed i principi che regolano la concessione delle sovvenzioni, contenuti nel vademecum della Commissione, sono sanciti dal nuovo regolamento finanziario(2), che sarà applicabile dal 1° gennaio 2003. L’articolo 109 recita che “la concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento. (…)”. Quanto al finanziamento delle agenzie esecutive, previsto dall’articolo 55 del nuovo regolamento finanziario, la Commissione ha evidenziato che il personale di queste agenzie sarebbe stato costituito da agenti sottoposti allo statuto del personale. Le norme applicabili comprendono anche il principio generale di non discriminazione.

Per quanto riguarda, infine, la terza richiesta del denunciante, è elemento prioritario delle politiche della Commissione usare tutti i suoi poteri per combattere qualsiasi tipo di discriminazione. In merito alla possibile discriminazione causata dalla condizione di “madrelingua” di una specifica lingua negli annunci per l’assunzione di personale pubblicati dai datori di lavoro del settore privato o da associazioni non governative, la Commissione non ha il potere di intervenire per questi casi, che dovranno essere valutati caso per caso dalle giurisdizioni nazionali.

Inoltre, la Commissione ha informato il Mediatore europeo del fatto che, sulla base delle informazioni trasmesse dall’UEA nel luglio 2002, riguardanti un elenco di annunci per la ricerca di personale collegati al Belgio e che sembravano essere discriminatori, essa ha provveduto ad aprire un fascicolo registrandolo come denuncia formale contro le autorità del Regno del Belgio, che sarebbero state pertanto contattate in merito alla vicenda.

La Commissione ha inoltre ribadito che nel caso in cui i suoi servizi fossero venuti a conoscenza di eventuali annunci discriminatori per la ricerca di personale pubblicati da organizzazioni in toto o in parte finanziate dall’istituzione, essa sarebbe intervenuta per chiedere loro di adottare le misure necessarie per porvi rimedio. Le Direzioni generali hanno inviato missive alle organizzazioni che hanno una stretta collaborazione con l’istituzione, raccomandando loro di garantire che: (i) le qualifiche linguistiche richieste per ciascun posto siano congrue con il livello di conoscenza richiesto per la mansione da svolgere; (ii) laddove la completa padronanza di una lingua sia requisito indispensabile per un posto particolare, vengano utilizzate espressioni quali “padronanza perfetta” o “conoscenza approfondita” piuttosto che “lingua materna o equivalente”; (iii) si applichi una politica di pari opportunità nell’assunzione di personale che sia priva di eventuali distorsioni a favore di qualsiasi gruppo linguistico o nazionale. Inoltre, la Commissione ha ricordato che la Direzione generale per l’occupazione e gli affari sociali avrebbe inserito, in tutte le sue gare d’appalto e in tutti i suoi inviti a presentare progetti, una clausola in cui avrebbe attirato l’attenzione degli eventuali contraenti sull’illegittimità delle condizioni “madrelingua”. Inoltre, l’istituzione attirava l’attenzione sul fatto che Eurostat stava considerando la possibilità di includere una clausola appropriata nel nuovo capitolato standard, secondo la quale “si ricorda agli offerenti che la regolamentazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori proibisce la discriminazione basata sulla nazionalità e che è discriminatorio subordinare l’accesso ad un lavoro alla conoscenza come madrelingua di una lingua specifica”.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante riteneva insoddisfacente quanto affermato dalla Commissione e ribadiva le sue richieste.

LA DECISIONE 1 Presunta discriminazione linguistica

1.1 La presente denuncia si basa sulla presunta discriminazione linguistica operata da svariate organizzazioni europee, finanziate in parte o in toto dalla Commissione europea, che negli annunci di ricerca del personale indicano “English mother tongue” o “English native speaker”. Il denunciante chiedeva che la Commissione: (i) riconoscesse la natura discriminatoria degli annunci di ricerca del personale per posti ufficialmente aperti a tutti i cittadini dell’UE, ma che, ufficiosamente, sono riservati ai soli madrelingua inglesi; (ii) desse assicurazione che sovvenzioni della Commissione stessa non sarebbero state accordate ad organizzazioni e ditte che discriminano i cittadini dell’UE che non sono di lingua madre inglese; (iii) studiasse il modo per evitare discriminazioni linguistiche operate dalle organizzazioni finanziate in toto o in parte dalla Commissione.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha evidenziato che la condizione contenuta in tutti gli annunci di ricerca di personale per posti ufficialmente o ufficiosamente riservati a “madrelingua” non è compatibile con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e costituisce una discriminazione illegittima. Tuttavia, il requisito di “perfetta conoscenza” non può essere considerato, in linea di principio, contrario al diritto comunitario e il datore di lavoro deve giustificare la necessità di un’ottima conoscenza di una lingua specifica per il posto in questione.

Per quanto concerne le norme ed i principi che regolano la concessione delle sovvenzioni, contenuti nel vademecum della Commissione, essi sono sanciti dal nuovo regolamento finanziario(3), che sarà applicabile dal 1° gennaio 2003. L’articolo 109 recita che “la concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento (…)”. Quanto al finanziamento delle agenzie esecutive, previsto dall’articolo 55 del nuovo regolamento finanziario, la Commissione ha evidenziato che il personale di queste agenzie sarebbe stato costituito da agenti sottoposti allo statuto del personale. Le norme applicabili includono anche il principio generale di non discriminazione.

In merito alla terza richiesta avanzata dal denunciante, la Commissione ha fornito una spiegazione dettagliata delle misure adottate al riguardo. Copia dei principali documenti ad illustrazione delle azioni intraprese dalla Commissione è stata acclusa al parere dell’istituzione.

1.3 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia preso in considerazione le richieste avanzate dal denunciante e che le risposte fornite dall’istituzione siano adeguate. Il Mediatore accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia intrapreso le azioni volte ad evitare in futuro la pubblicazione di annunci di lavoro discriminatori sulla base della lingua. Egli intende altresì incoraggiare l’istituzione a proseguire e a migliorare la sua lotta contro qualsiasi discriminazione sulla base della lingua, nonché contro gli ostacoli posti al principio di libera circolazione dei lavoratori.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Il Presidente della Commissione europea verrà informato in merito alla presente decisione.

Distinti saluti,

Jacob SÖDERMAN

(1) La Commissione ha già formulato un parere sull’argomento nelle sue risposte a diverse interrogazioni scritte, per esempio nella sua risposta del 21 febbraio 2002 all’interrogazione scritta E-4100/00: “Le regole comunitarie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche le discriminazioni occulte che in applicazione di criteri neutri determinano nei fatti lo stesso risultato discriminatorio. Tuttavia non vi è alcuna discriminazione nel caso in cui le condizioni relative alle conoscenze linguistiche vengano richieste in considerazione del tipo di lavoro da svolgere […]”. La risposta della Commissione è stata pubblicata sulla GU C 174 del 19 giugno 2001, pag. 233.

(2) Regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16 settembre 2002.

(3) Regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16 settembre 2002.[addsig]

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