A) Il Trattato stabilisce in maniera inequivocabile che il regime linguistico delle istituzioni è fissato dal Consiglio, che delibera all’unanimità;
B) Il Consiglio ha stabilito, nel Regolamento n.1 del 1958 e nei successivi aggiornamenti, che le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono 20, lasciando peraltro ai regolamenti interni delle singole istituzioni di determinare “le modalità di applicazione del presente regime linguistico”.
C) Il regolamento interno della Commissione si limita a prevedere che “La Commissione stabilisce, in quanto necessario, le modalità di esecuzione del presente regolamento”;
D) Nessun successivo atto formale ha però mai stabilito nero su bianco che le “lingue di lavoro della Commissione” siano due, tre, quattordici o venti. E le ragioni sono ben intuibili.
La conclusione di questa “catena di Sant’Antonio” è che l’affermazione in base alla quale la Commissione avrebbe delle “lingue di lavoro ufficiali” o quantomeno “codificate” da un qualsivoglia atto formale è in realtà priva di fondamento.
Nicola Verola, Consigliere per le Questioni Istituzionali ed i Rapporti con il Parlamento Europeo
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