INGLESE ILLEGALE IN UE: Denucia di cattiva amministrazione del Consiglio dell’Unione europea

Qual è l’istituzione o l’organo dell’Unione europea che intende denunciare?

Consiglio dell’Unione europea

Qual è la decisione all’origine della denuncia? Quando è stata presa tale decisione o quando Le è stata notificata? Corredare di allegati se necessario.

Inadempienza all’adeguamento del REGOLAMENTO N. 1 del 1958 che stabilisce il regime linguistico dell’Unione europea dalla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020 in cui il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE ed è considerato un paese terzo con l’automatica conseguenza della esclusione della lingua inglese dal novero delle lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione europea e, in modo particolare, gli Art. 1 e 8.

Che cosa considera che l’istituzione od organo dell’UE abbia fatto di sbagliato?

Il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, stabilente il regime linguistico dell’Unione europea, quale modificato nel 2013, non è stato ancora aggiornato dopo il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’UE perché, sostiene il Consiglio, l’inglese “è ancora una lingua ufficiale di due Stati membri, ossia l’Irlanda e Malta” (interrogazione parlamentare E-01923/2021(ASW)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001923-ASW_IT.html)
tesi nuovamente sostenuta nella risposta del 1 luglio 2022 alle nostre due lettere del 21 marzo 2021 e 10 maggio 2022 (allegate). Ma, l’art. 55 del TUE, nello stabilire le lingue autentiche e quelle ufficiali, simultaneamente anche di lavoro, dell’Unione Europea, richiama la necessità di una determinazione dello Stato interessato. Pertanto essa non può avvenire sulla base di un automatico e generico richiamo alle norme costituzionali interne di tali Paesi da parte del diritto dell’Unione, come sostiene il Consiglio: sono i singoli Stati Membri, al momento della rispettiva adesione all’Unione o successivamente ad essa a stabilirle, e come risultato di due scelte giuridicamente e funzionalmente distinte. Ciò è ben chiaramente esplicitato all’Art. 8 del suddetto Regolamento che stabilisce come la lingua da notificare debba essere una, e una soltanto: “Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua” dice “della” non “delle”.
Il Consiglio, quindi, non sta applicando la norma nel momento in cui sostiene che l’inglese è anche la lingua di Malta e Irlanda, là dove il Regolamento 1/58 prescrive all’art. 8 che essa possa essere una e una soltanto in caso di Stati membri con più lingue ufficiali e, com’è noto, l’Irlanda ha richiesto il Gaelico e Malta il Maltese.
Una seconda violazione della norma da parte del Consiglio deriva poi dal fatto che, sempre lo stesso articolo 8 del Regolamento 1/58, prescrive che sia lo Stato membro a richiedere l’inserimento della propria lingua ufficiale nel novero delle lingue ufficiali dell’Unione europea: “a richiesta dello Stato interessato” dice. Non dice “a discrezione o secondo la logica e gl’interessi arbitrari della/e istituzione/i europea/e”.
Il recesso del Regno Unito dall’Unione quindi, vista la necessaria corrispondenza tra lo status di Paese membro dell’UE e la richiesta della rispettiva lingua come lingua ufficiale e di lavoro dell’Ue, richiesta che nessuna delle ex colonie britanniche ha finora fatta, ha comportato anche l’automatica esclusione della lingua Inglese senza necessità di alcuna esplicita determinazione normativa.
Che dal recesso britannico dall’Ue ci fosse l’automatica esclusione della lingua Inglese senza necessità di alcuna esplicita determinazione normativa lo aveva già reso noto, con apposita conferenza stampa il 27 giugno 2016, Danuta Hübner, allora Presidente del Comitato per gli Affari Costituzionali del Parlamento europeo (AFCO): «If we don’t have UK we don’t have English» aveva spiegato (“Se non abbiamo il Regno Unito, non abbiamo l’inglese”). [https://youtu.be/JqNC7YK0y1w?t=544]. Anche l’allora Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker si era espresso in tal senso il 23 gennaio 2017 al “European Pillar of Social Rights” dicendo: «Je suis très impressioné par le fait yes, English is an outgoing language of European Union so we have to become used to the fact that other official languages are employed at the very same, with very same intensity than this was the case for English and so I would switch into French, maybe into German» (“sono molto impressionato dal fatto che sì, l’inglese è una lingua in uscita dall’Unione europea, quindi dobbiamo abituarci al fatto che altre lingue ufficiali siano impiegate allo stesso modo, con la stessa intensità di quanto non fosse il caso dell’inglese, e quindi passerei al francese, magari al tedesco”). [https://youtu.be/5wvWFH0Pp7Q]
L’inglese, quindi, almeno dalla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020 in cui il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE ed è un paese terzo, è lingua ufficiale e di lavoro dell’Ue certamente abusiva nell’Unione europea, senza alcuna base giuridica e senza che alcun Stato che ne abbia fatto richiesta come propria lingua ufficiale.
Ciò rappresenta un vulnus gravissimo per l’Unione europea, in quanto la lingua è un fattore assolutamente essenziale nel processo identitario e di autodeterminazione, a cui funge da prezioso indicatore delle sue radici egualitarie e non discriminatorie. L’utilizzo della lingua Inglese ancora dopo la mezzanotte del 31 gennaio 2020 è sintomatico di una profonda crisi identitaria dell’Unione, oltre che portatore di divisioni e diseguaglianze tra i cittadini e svendita del mercato interno europeo a paesi terzi con mire colonialistiche.
Il Consiglio impone indebitamente e senza alcuna base giuridica a 445 milioni di eurocittadini non madre lingua inglese la parziale seconda lingua madre di circa 5 milioni di persone appartenenti ad ex colonie britanniche le quali, a loro volta, si sono ben guardate di favorire l’ex colonizzatore accreditandone la lingua dopo la sua uscita dall’Unione europea.
Tale squilibrio risulta ancor più democraticamente aberrante in relazione all’utilizzo da parte del Consiglio e in qualsiasi settore della “parziale seconda lingua madre di circa 5 milioni di persone” contro i “445 milioni di eurocittadini non madre lingua inglese”. Infatti, pur nell’indebita sommatoria di eurocittadini irlandesi e maltesi la lingua inglese risulta essere al 17esimo posto tra le lingue madri europee, dopo lo slovacco:
1, tedesco, 92.898.566; 2, francese, 65.255.278; 3, italiano, 60.480.665; 4, spagnolo, 46.776.338; 5, polacco, 37.857.352; 6, rumeno, 19.238.034; 7, olandese, 17.131.014; 8, ceco, 10.710.432; 9, greco, 10.429.737; 10, portoghese, 10.199.257; 11, svedese, 10.095.005; 12, ungherese, 9.664.187; 13, bulgaro, 6.954.100; 14, danese, 5.789.709; 15, finlandese, 5.540.792; 16, slovacco, 5.460.615; 17, inglese (irlandesi + maltesi), 5.382.028; 18, irlandese, 4.940.642; 19, croato, 4.106.953; 20, sloveno, 2.079.390; 21, lituano, 1.963.870; 22, lettone, 1.887.408; 23, estone, 1.328.108; 24, maltese, 441.386.
Pertanto, pur nell’illegalità della permanenza della lingua inglese tra le lingue ufficiali europee e nell’indebita sommatoria di eurocittadini irlandesi e maltesi alla suddetta lingua attribuita, il Consiglio dovrebbe, amministrativamente, utilizzare nella comunicazione le lingue dell’Ue proporzionalmente ai parlanti madre lingua. Ossia secondo l’ordine su esposto e dal quale si evince, inequivocabilmente, che l’inglese è al 17esimo posto tra le lingue europee.
Quando nei Trattati e Regolamenti europei si inserirà la regola, non della lingua ufficiale dei singoli Stati membri, bensì delle lingue straniere più insegnate negli Sati membri si avrà modo di riparlarne.

Secondo Lei, cosa dovrebbe fare l’istituzione o l’organo europeo per risolvere il suo problema?

  1. Adempiere all’adeguamento al REGOLAMENTO N. 1 del 1958, e in particolare all’Art.8, che stabilisce il regime linguistico dell’Unione europea dalla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020 in cui il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE ed è considerato un paese terzo con l’automatica conseguenza della esclusione della lingua inglese dal novero delle lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione europea.
  2. Pur nell’illegalità della permanenza della lingua inglese tra le lingue ufficiali europee e nell’indebita sommatoria di eurocittadini irlandesi e maltesi alla suddetta lingua attribuita, il Consiglio dovrebbe, amministrativamente, utilizzare nella comunicazione le lingue dell’Ue proporzionalmente. Proporzionalmente ai parlanti madre lingua che vede, nell’ordine, l’inglese al 17esimo posto dopo tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, rumeno, olandese, ceco, greco, portoghese, svedese, ungherese, bulgaro, danese, finlandese e slovacco.

Ha già contattato tale istituzione od organo al fine di ottenerne la risoluzione?
(specificare e inviare copia della corrispondenza pertinente)

Con prima lettera del 23 marzo 2021 alla quale l’Istituzione non ha risposto (ERA Lettera CEU_23.3.2021.pdf )
Con seconda lettera del 10 maggio 2022 (ERA Lettera CEU2_10.5.2022.pdf)
alla quale l’Istituzione ha risposto in data 1 luglio 2022 (Consiglio_UE_consilium.europa.eu-1.07.2022.pdf).

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