Nella puntata del 28 luglio 2019 curata e condotta da Giorgio Kadmo Pagano:
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Anglocolonizzazione: chiesto il Commissariamento del Politecnico di Milano.
- Il ricorso per non ottemperanza del PoliMi alla sentenza del Consiglio di Stato n.617 del 29 gennaio 2018.
Il Testo del ricorso
ATTO DI RIASSUNZIONE RICORSO PER OTTEMPERANZA
nell’interesse dei Signori: Adriana Angelotti, Cesare Mario Arturi, Valeria Bacchelli, Giovanni Baule, Antonello Boatti, Pellegrino Bonaretti, Valeria Luisa Bucchetti, Maria Agostina Cabiddu, Enrico Gianluca Caiani, Paola Caputo, Aldo Castellano, Giancarlo Consonni, Fiammetta Costa, Stefano Crespi Reghizzi, Alessandro Dama, Anna Caterina Delera, Valentina Dessì, Lorenzo De Stefani, Luca Maria Francesco Fabris, Simone Ferrari, Mario Fosso, Giorgio Goggi, Luca Piero Marescotti, Emilio Matricciani, Anna Mazzanti, Antonella Valeria Penati, Gianfranco Pertot, Silvia Luisa Pizzocaro, Marco Politi, Luigi Quartapelle Procopio, Michela Rossi, Raffaele Scapellato, Roberto Giacomo Sebastiano, Maria Cristina Tanzi, Fausto Carlo Testa, Maria Cristina Tonelli, Graziella Tonon, Salvatore Zingale.
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Maria Agostina Cabiddu, anche ricorrente in proprio, e Federico Sorrentino, come da mandati in calce al precedente ricorso al T.A.R. per la Lombardia
Ricorrenti CONTRO Politecnico di Milano, in persona del Rettore pro tempore; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore
resistenti
E NEI CONFRONTI per quanto occorra, CRUI, in persona del Presidente pro tempore; CUN, in persona del Presidente pro tempore; controinteressati PER L’ESATTA OTTEMPERANZA alla sentenza emessa da Codesto Consiglio di Stato, sez. VI, 29/01/2018, n. 00617 (doc. 1), confermante, con diversa motivazione, la sentenza del TAR per la Lombardia, 23 maggio 2013, n. 1348 (doc. 2), che aveva annullato la delibera adottata in data 21 maggio 2012 dal Senato accademico del Politecnico, nella parte in cui – imponendo l’uso esclusivo dell’inglese – trascurava l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge e l’adeguata ponderazione dei diversi interessi in gioco, così violando la legge e financo la Costituzione.
LA VICENDA PROCESSUALE. Per una maggiore comprensione della questione è opportuno esporre, sia pure brevemente, i fatti di causa che hanno convinto gli odierni ricorrenti a rivolgersi alla giustizia riparatrice di codesto Ecc.mo Collegio.
Nel dicembre del 2011, il Senato accademico del Politecnico di Milano, in nome della direttiva all’internazionalizzazione delle nostre università, contenuta nella c.d. «legge Gelmini» (art. 2, c. 2, lett. l, legge n. 240/2010), deliberava l’erogazione, a partire dall’anno 2014, di tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca «esclusivamente» in lingua inglese.
Contro tale decisione, reiterata dallo stesso Senato nel maggio del 2012 – nonostante diversi appelli, che invitavano alla revoca, provenienti dal corpo docente – veniva proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che annullava la delibera impugnata.
Politecnico e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presentavano appello e, in tale sede, il Consiglio di Stato, dubitando della legittimità costituzionale della predetta disposizione legislativa, rimetteva la questione alla Corte costituzionale.
Da qui la sentenza n. 42/2017, con la quale il giudice delle leggi, pur riconoscendo l’utilità di una direttiva volta all’internazionalizzazione dei nostri atenei, fissa i limiti dell’interpretazione costituzionalmente conforme, censurando l’interpretazione aberrante seguita dal Politecnico: l’internazionalizzazione può essere perseguita, dice la Corte, con una pluralità di mezzi, purché questi siano rispettosi di tutti i principi costituzionali che riguardano l’istruzione: dal principio di eguaglianza (art. 3), al diritto alla parità di accesso al servizio fino ai suoi gradi più alti (art. 34, c. 3), alla libertà di insegnamento (art. 33, c. 1).
Su quella base, codesto Consiglio (sez. VI, 29/01/2018, n. 00617) ha respinto definitivamente il ricorso in appello presentato dal MIUR e dal Politecnico, confermando, con una diversa motivazione, la decisione del TAR.
Come infatti si legge nella sentenza – dando alla dizione tecnica «corsi di studio» il significato ad essa attribuito dall’art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), il quale prevede all’art. 3 («Titoli e corsi di studio») che le Università rilasciano titoli di laurea, di laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca che «sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università» – non si potranno prevedere interi corsi in inglese, «anche in settori nei quali l’oggetto stesso dell’insegnamento lo richieda», se ad essi non si affiancano paralleli corsi in italiano, pena l’illegittimo sacrificio dei principi richiamati dalla Corte Costituzionale.
In effetti, l’erogazione di interi corsi in inglese, come oggi prevista dal Politecnico, «estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall’insegnamento universitario di interi rami del sapere» e «imporrebbe, quale presupposto per l’accesso ai corsi, la conoscenza di una lingua diversa dall’italiano, così impedendo, in assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che, pur capaci e meritevoli, non la conoscano affatto, di raggiungere “i gradi più alti degli studi”, se non al costo, tanto in termini di scelte per la propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, di optare per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei».
Non solo. Secondo i giudici, insegnare esclusivamente in inglese può esser lesivo della libertà di insegnamento, sottraendo al docente la scelta sul «come comunicare con gli studenti, indipendentemente dalla dimestichezza ch’egli stesso abbia con la lingua straniera».
Con il che, l’ateneo (gli Atenei), anche in considerazione della «specificità di determinati settori scientifico-disciplinari» potra(nno) affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, fermo restando che singoli insegnamenti – come precisato dalla Corte costituzionale – potranno essere impartiti “anche solo” in lingua straniera, purché tale scelta – alla luce di quanto evidenziato dal giudice – sia adeguatamente motivata in relazione ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.
LA MANCATA OTTEMPERANZA DELLE AMMINISTRAZIONI. La sentenza n. 00617 del 2018, del Consiglio di Stato, che ha confermato la pronuncia del TAR per la Lombardia n. 1348/2013, previa sentenza interpretativa della Corte costituzionale, è così passata in giudicato.
Tuttavia, nonostante il chiaro tenore letterale della decisione (rectius: delle decisioni), le amministrazioni resistenti, fino ad oggi, ancora non hanno provveduto a quanto disposto dai giudici.
Al contrario, si sono da subito adoperate per eludere le pronunce giurisdizionali. Infatti, fin dalla seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del Politecnico del 3 giugno 2013, nel corso della quale è stato deliberato il ricorso in appello, l’Ateneo, lungi dal procedere con la cautela e la prudenza richieste dalla sentenza immediatamente esecutiva e non sospesa dal giudice di appello, ha deciso addirittura di accelerare, “anticipando quanto già previsto dalla delibera del S.A. del maggio 2012”, come a voler “blindare” i nuovi ordinamenti, per rovesciare sul giudice la responsabilità dell’eventuale passo indietro.
Così, procedendo a tappe forzate nella programmazione, il Senato Accademico del 16 dicembre 2013, approvava, nell’ambito dell’Offerta formativa 2014/2015, i cd. «Cambi di ordinamento con nuova denominazione» dei Corsi di studio delle Lauree Magistrali, incrementando sensibilmente l’offerta dei corsi esclusivamente in inglese fino ad arrivare, nell’A.A. 2018/2019, a 28 corsi di laurea magistrale esclusivamente in inglese, 11 misti e solo 3 in italiano.
Ciò che però induce (rectius: costringe) gli odierni ricorrenti a presentare ricorso, al di là dell’evidente perseveranza nell’illegittimità, è l’intento, chiaramente manifestato nei tavoli avviati tra le amministrazioni resistenti e quelle qui chiamate come controinteressate, anche a seguito della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, di non voler affatto porvi rimedio e anzi di continuare in senso diametralmente opposto a quanto deciso dai giudici.
Ciò emerge con tutta evidenza dai documenti allegati e, in particolare, dalla lettera indirizzata dal Presidente della CRUI alla dott.ssa Maria Letizia Melina – Direttore Generale Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca, nonché dal relativo riscontro – nei quali, in particolare per quanto riguarda le lauree magistrali, si prefigura “la possibilità per ogni corso di laurea magistrale in lingua straniera di consentire allo studente l’opportunità di accedere, nell’ambito di un congruo numero di insegnamenti a scelta (minimo tre) ad insegnamenti in lingua italiana. Questi insegnamenti potranno essere individuati nell’ambito dell’offerta formativa presente in Ateneo e/o nell’ambito di specifici insegnamenti attivati ad hoc e/o nell’ambito eventualmente di insegnamenti erogati da altri Atenei che siano accessibili liberamente dallo studente mediante apposite convenzioni stipulate con gli Atenei stessi, convenzioni che siano volte ad agevolarne la frequenza da parte degli studenti”.
Tutto ciò, infatti, si scontra con quanto espressamente disposto da Codesto Consiglio di Stato, il quale ha, dichiarato illegittimi gli atti del Politecnico, nella parte in cui prevedevano «intieri corsi», “in lingua inglese, con conseguente violazione dell’art. 2 della legge n. 240 del 2010, nel significato che ad esso ha assegnato la Corte costituzionale”.
Codesto Consiglio ha ulteriormente precisato che “quanto esposto non esclude che l’Università possa, come sottolineato sempre dal giudice delle leggi: i) «affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico- disciplinari»; i) erogare «singoli insegnamenti in lingua straniera»”.
Ciò comporta che continuare a predisporre un’offerta formativa erogata esclusivamente in lingua inglese, al più consentendo qualche insegnamento in lingua italiana, contrasta radicalmente con quanto stabilito dai giudici e, in particolare, per quanto riguarda i singoli insegnamenti, con la necessità di motivare secondo i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità l’opzione per la lingua straniera e, per quanto attiene agli “intieri corsi di studio” con il principio fondamentale del primato della lingua italiana che consente, appunto, di «affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico- disciplinari» ma si oppone, per definizione, al prevalere della lingua straniera sulla lingua ufficiale della Repubblica.
A fronte dell’evidente elusione (rectius: violazione) del giudicato, gli odierni ricorrenti hanno presentato ricorso per l’ottemperanza al T.A.R. per la Lombardia, il quale, tuttavia, con ordinanza collegiale depositata il 28 gennaio 2019, lo ha dichiarato “inammissibile, per difetto di competenza funzionale del giudice adito, in favore del Consiglio di Stato, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 4 del codice del processo amministrativo”.
GIUDIZIO PER L’OTTEMPERANZA
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per chiedere ed ottenere l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 29/01/2018, n. 00617, che risulta non eseguita dalle Amministrazioni resistenti.
Gli odierni ricorrenti, pertanto, stante la perseverante illegittimità e il manifesto intento di aggirare il disposto del giudice, sono costretti a rivolgersi a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, affinché, in ottemperanza alla citata sentenza, ordini alle resistenti di dare completa ed esaustiva esecuzione alla pronuncia emanata da codesto Consiglio, così adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
Si chiede sin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte delle Amministrazioni intimate, all’obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le pari in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 29/01/2018, n. 00617.
P.Q.M.
voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, ordinare al Politecnico di Milano e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 29/01/2018, n. 00617, provvedendo ad emettere, anche direttamente, gli idonei provvedimenti.
Prof. Avv. Maria Agostina Cabiddu, Prof. Avv. Federico Sorrentino