12Addivenire è uno dei tanti esempi che si potrebbero fare (da diniego a testé) dell’esistenza di un solido regime di scambio fra i domini della burocrazia e quello della tradizione letteraria (addivenire, a significare però ‘accadere’, è già dell’italiano del Duecento). Ne sono strapieni gli atti di comuni, province, regioni, ma anche i testi giuridici non scherzano. Esemplare una recente sentenza su un ricorso. La riproduco quasi per intero per dar conto al lettore del grado di sofisticazione dell’italiano adoperato.
È un po’ lunga, ma ne vale davvero la pena:
Le sigg. re Orrico proponevano azione risarcitoria dinanzi al Tribunale ordinario di Cosenza che […] declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; seguiva l’odierno ricorso in riassunzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 20 luglio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Comune di Cosenza eccepisce in via preliminare la prescrizione dell’azione risarcitoria vertendosi nel caso di specie in materia di occupazione acquisitiva, stante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera […].
L’eccezione è infondata.
Sulla decorrenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, si registrano sostanzialmente due orientamenti assunti dalla giurisprudenza amministrativa, la cui applicazione, nel caso di specie, esclude la prescrizione dell’azione risarcitoria. […]
Nel caso di specie […] [i]l dies a quo del termine di prescrizione […] ha inizio con la scadenza del termine di occupazione legittima ovvero il 15 aprile 2001, mentre l’atto di citazione è stato notificato in data 26 novembre 2004, […] entro il termine quinquennale di prescrizione.
L’altro orientamento, di più recente emersione, sostiene che la permanenza della situazione di abusiva occupazione impedisce di determinare puntualmente il dies a quo di un’eventuale prescrizione. Tale termine inizierà a decorrere a seguito dell’adozione di un formale provvedimento espropriativo o di specifico accordo traslativo o di apposita acquisizione sanante […]. Nel caso di specie, non essendo intervenuto nessuno di questi tre atti, il termine di prescrizione non è iniziato a decorrere.
Nel merito, la responsabilità del Comune per l’ablazione di fatto del terreno di proprietà delle ricorrenti non è in alcun modo contestata dall’amministrazione resistente.
[…]
Occorre innanzitutto premettere che la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell’amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni. A tale riguardo la giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha affermato che il proprietario del fondo illegittimamente occupato, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell’occupazione e l’annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare sia il risarcimento, sia la restituzione, previa riduzione in pristino, e che solo il formale atto di acquisizione dell’amministrazione […] può limitarne il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni […].
Detta disposizione, sul presupposto che la perdita della proprietà non possa collegarsi se non ad un atto di natura contrattuale o autoritativa, attribuisce all’Amministrazione, qualora si sia verificata una sostanziale perdita della disponibilità del bene in capo al privato, il potere di acquisire la proprietà dell’area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale (in sostanziale sanatoria).
[…]
In conclusione, affinché possa perfezionarsi il trasferimento della proprietà del fondo occupato sine titulo, su cui è stata realizzata un’opera pubblica, e che costituisce la sola condizione legittimante la mancata restituzione, è necessario che l’Amministrazione si avvalga dell’art. 42-bis del T.U. E., fatto sempre salvo il ricorso alternativo ai possibili strumenti di natura privatistica, come la stipula di un contratto di acquisto avente anche funzione transattiva, ovvero con la riattivazione del procedimento espropriativo in sanatoria con le relative garanzie […].
Tanto esposto, va precisato che, in questa sede, le ricorrenti si sono limitate a chiedere la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale del bene, come risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno.
La domanda medesima può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell’Amministrazione.
Deve essere pertanto dichiarato il dovere dell’Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con le ricorrenti […]. Relativamente alla quantificazione del risarcimento del danno […] l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità […]. Dovrà aversi riguardo al valore di mercato dell’immobile, non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l’istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell’Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato il citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l’effetto traslativo de quo.
Tale valore di mercato dovrà essere aumentato del 10 % a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, secondo il criterio recato dall’art. 42 bis del TU sulle espropriazioni per la determinazione dell’indennizzo dovuto in caso di acquisizione coattiva del bene da parte della P.A., criterio applicabile, per analogia, alla fattispecie risarcitoria.
In tal senso, e conclusivamente, l’Amministrazione dovrà formulare un’offerta risarcitoria e addivenire ad un accordo con la parte ricorrente per la determinazione del corrispettivo della cessione secondo il criterio innanzi indicato.
La determinazione del valore venale dei terreni dovrà avvenire d’intesa tra le parti, le quali potranno eventualmente affidare il relativo incarico estimativo ad un tecnico di comune fiducia, con oneri a carico dell’amministrazione intimata.
[…]
La domanda pertanto deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Ordina all’amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con le ricorrenti che determini il definitivo trasferimento della proprietà del suolo occupato accompagnato dal corrispettivo che le parti dovranno concordare per la cessione della proprietà secondo i criteri indicati in motivazione.
Condanna l’amministrazione alla refusione delle spese di lite che liquida in complessive € 1.500, (millecinquecento) oltre IVA e CPA.
È impossibile, per chiunque non abbia dimestichezza con la materia giuridica, sopravvivere alla selva dei dies a quo e delle cause trattenute in decisione, delle spese che seguono la soccombenza e delle riduzioni in pristino, delle occupazioni acquisitive e delle acquisizioni coattive, degli accordi traslativi o transattivi e delle ablazioni di fatto, degli atti estintivi rinunziativi o abdicativi e delle accessioni invertite.
Ma limitiamoci a svolgere il compitino di oggi – sul resto avremo modo di tornare – e concentriamoci su addivenire. Non dice molto di più di giungere, pervenire o arrivare. Usiamo questi.